stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 agosto 1966, n. 629

Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro.

nascondi
Testo in vigore dal: 3-9-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  Amministrazioni  dello  Stato,  comprese quelle con ordinamento
autonomo  e  le  gestioni  speciali  dello  Stato, hanno l'obbligo di
tenere  le disponibilita' liquide in conti correnti con il Tesoro, di
cui  all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, numero 510.