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LEGGE 6 agosto 1966, n. 625

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1970)
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Testo in vigore dal: 3-9-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Ministero  della  sanita'  provvede  all'assistenza  sanitaria
specifica  diretta  al  recupero  funzionale dei mutilati ed invalidi
civili  appartenenti  alle categorie dei motulesi e dei neurolesi che
versino  in  istato  di  bisogno  e  la  cui invalidita' possa essere
ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione.
  Le  disposizioni  della legge 10 giugno 1940, n. 932, sono estese a
favore dei motulesi e dei neurolesi fino alla eta' di 15 anni.
  Ai  fini  dell'assistenza  contemplata nei commi precedenti e dalle
leggi  10 giugno 1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218, il Ministero
della  sanita'  ha  facolta'  di  stipulare  convenzioni con cliniche
universitarie,  con ospedali, con l'Associazione nazionale mutilati e
invalidi  civili  e  con  enti  ed istituzioni pubblici o privati che
gestiscano appositi centri di recupero.