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LEGGE 13 luglio 1966, n. 611

Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1999)
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Testo in vigore dal:  23-8-1966 al: 20-8-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il riposo settimanale degli addetti alla produzione e vendita di pane deve coincidere con la domenica ed in tale giorno deve essere osservata la chiusura dei panifici e dei negozi di vendita del pane.
I prefetti, sentite le Amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali del settore, potranno disporre che in determinati Comuni la giornata di riposo e conseguente chiusura dei forni e dei negozi di vendita di pane avvenga in altro giorno della settimana.