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LEGGE 25 luglio 1966, n. 585

Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 14-8-1966
al: 1-12-1973
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal 1 novembre 1965, e' istituito presso il Ministero
della  pubblica  istruzione,  per le esigenze delle Facolta' o Scuole
delle  Universita'  e  degli Istituti di istruzione universitaria, il
ruolo dei professori aggregati.
  La  dotazione  organica  del  predetto  ruolo  e' determinata nella
annessa tabella.