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LEGGE 1 luglio 1966, n. 537

Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 4-8-1966
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  e  i  sottufficiali  dell'Aeronautica,  addetti  ai
servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio,
per  poter  essere  adibiti alle operazioni di controllo dello spazio
aereo  devono  essere in possesso di apposita abilitazione conseguita
con  il  superamento  dei  corsi  formativi  all'uopo  istituiti  dal
Ministero della difesa.
  L'abilitazione  e'  di  I,  di II e di III grado, in relazione alle
operazioni  da  compiere.  Le  operazioni connesse a ciascun grado di
abilitazione  sono  stabilite con decreto del Ministro per la difesa,
di concerto con il Ministro per il tesoro.