stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 luglio 1966, n. 532

Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 3-8-1966
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo   stipendio   degli   aiutanti   di   battaglia   dell'Esercito,
dell'Aeronautica  e  del  Corpo  della  Guardia di finanza e' fissato
nella   misura   annua   lorda   iniziale   di   lire  un  milione  e
cinquecentomila.
  L'assegno   personale  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  5 giugno 1965, n. 749, e' determinato,
per  gli aiutanti di battaglia, tenuto conto del compenso mensile per
lavoro straordinario dovuto, in ragione di quindici ore, al personale
civile avente qualifica di archivista capo.