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LEGGE 27 giugno 1966, n. 514

Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1973)
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Testo in vigore dal: 28-7-1966
al: 11-4-1973
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   caso   di   rimozione   dagli  usi  agevolati,  per  qualsiasi
destinazione,  dei  materiali e dei macchinari di provenienza estera,
importati in esenzione o con riduzione di diritti doganali ovvero con
la  sospensione del dazio, e' dovuto il pagamento dei diritti stessi,
calcolati   sulla  base  del  valore  proprio  dei  materiali  e  dei
macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle
aliquote vigenti in tale momento.
  I  benefici  di cui al comma precedente non possono essere concessi
se  non  a  partire  dal  terzo  anno  dalla  data di emissione della
bolletta  doganale  dalla  quale risulta la concessione del beneficio
fiscale.
  Puo'  essere  consentita la restituzione al fornitore estero, senza
pagamento  dei  diritti  doganali  dei  quali  e'  stata  chiesta  la
esenzione,  la  sospensione  a  la  riduzione  dei  materiali  e  dei
macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi
agevolati,  oppure  rimossi  dagli usi od impieghi medesimi prima che
sia   intervenuto  il  riconoscimento  del  beneficio  da  parte  del
Ministero delle finanze.