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LEGGE 24 giugno 1966, n. 512

Norme sull'utilizzazione delle somme stanziate nel fondo per le esigenze del Territorio di Trieste, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-7-1966 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il fondo consolidato per le esigenze del Territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, può essere destinato - previo parere della Commissione prevista dal terzo comma dell'articolo 70 della legge medesima - per non più di un terzo all'esecuzione di programmi da realizzarsi in più anni finanziari e, comunque, non oltre il termine di durata del fondo stesso.
Il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente può assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello stesso precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1966

SARAGAT MORO - COLOMBO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE