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LEGGE 8 giugno 1966, n. 424

Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2005)
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Testo in vigore dal: 9-7-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna
penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la
sospensione  del  diritto  del dipendente dello Stato o di altro Ente
pubblico  al  conseguimento  e  al godimento della pensione e di ogni
altro  assegno  od  indennita'  da  liquidarsi  in  conseguenza della
cessazione del rapporto di dipendenza.