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LEGGE 3 giugno 1966, n. 419

Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valore militare alla frazione di Pietransieri del comune di Roccaraso.

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Testo in vigore dal: 7-7-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  stabilito  dall'articolo  12  del  decreto legislativo
luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.  518,  per la presentazione di
proposte  di ricompense al valore, non si applica per quanto concerne
la  presentazione  della proposta di concessione di medaglia d'oro al
valor militare alla frazione Pietransieri del comune di Roccaraso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 giugno 1966

                               SARAGAT

                                                    MORo - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: - REALE