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LEGGE 1 giugno 1966, n. 416

Trasporto di persone sugli autoveicoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal: 23-6-1966
al: 9-8-1989
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  circoli  con  una  autovettura,  anche  se adibita ad uso
promiscuo,  che  trasporti  un  numero  di persone superiore a quello
indicato  nella  carta  di  circolazione  o  indicato nel decreto del
Ministro  per  i  trasporti  e per l'aviazione civile di cui al comma
seguente,  e'  punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. E'
consentito  il  trasporto  in  soprannumero  di  2  ragazzi  di  eta'
inferiore agli anni 10.
  Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile stabilira' con
proprio  decreto  il  numero  massimo  di persone trasportabili sugli
autoveicoli  gia' immatricolati all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge;
  per  gli  autoveicoli  successivamente  immatricolati,  esso verra'
determinato  in  sede di omologazione e di accertamento dei requisiti
di  idoneita'  alla  circolazione  e  dovra' risultare dalla carta di
circolazione.
  Tali  disposizioni si applicano anche agli autoveicoli destinati al
trasporto non contemporaneo di persone e di cose.