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LEGGE 1 giugno 1966, n. 327

Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche.

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Testo in vigore dal: 5-6-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  facilitazioni  di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del
testo  unico  delle  leggi  per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n.  361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno
luogo il 12 e 13 giugno 1966.