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REGIO DECRETO 21 dicembre 1865, n. 2694

Col quale si provvede all'ordinamento uniforme in tutte le Provincie dello Stato del servizio di spedizione e di vendita dei generi di privativa. (065U2694)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1866
Le Tabelle annesse al provvedimento sono state pubblicate successivamente nei seguenti Supplementi Ordinari: SO relativo alla GU n. 18 del 18-01-1866, SO relativo alla GU n. 45 del 14-02-1866.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge sulla privativa dei sali e tabacchi;
Visto il Regolamento approvato col Nostro Decreto 15 giugno 1865 per l'esecuzione della Legge medesima;
Visto il Nostro Decreto 9 ottobre 1862 sull'ordinamento delle Direzioni, delle Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle;
Occorrendo di provvedere ad un ordinamento uniforme in tutte le Provincie dello Stato pel servizio di spedizione e di vendita dei generi di privativa

Sulla

proposta del Ministro delle Finanze; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1



Sono approvate le annesse tabelle firmate d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze concernenti:

1.° La sede e la circoscrizione dei Magazzini di spedizione e di vendita, e degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa nelle Provincie del Regno, nelle quali la privativa stessa è in vigore (Tabella A)

2.° Il ruolo degli Impiegati pei suddetti Magazzini coll'indicazione dei loro stipendi ed il numero degli spacciatori all'ingrosso (Tabella B);

3.° Il numero degli Impiegati e pesatori stabilito per ciascun Magazzino (Tabella C);

4.° Le cauzioni da prestarsi dai Magazzinieri retribuiti a stipendio ed aggio (Tabella D).