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REGIO DECRETO 30 novembre 1865, n. 2606

contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile del Regno d'Italia. (065U2606)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  17-12-1865 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215 con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il codice civile, e fare le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso codice;
Visto il Nostro Decreto del 24 giugno 1865, n.° 2358, col quale si mandò a pubblicare il codice civile da avere esecuzione in tutte le provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo codice civile.

Alla moglie ed ai figli minori dello straniero che ha acquistato la cittadinanza secondo le leggi anteriori, è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 del nuovo codice.

Alla moglie ed ai figli minori di colui che ha acquistato la cittadinanza in paese estero prima dell'attuazione del nuovo codice, sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 11 dello stesso codice, salva la disposizione dell'articolo 12 del codice medesimo.