stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 gennaio 1865, n. 2130

Contenente una nuova proroga ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la prescritta malleveria. (065U2130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  31-1-1865 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge 27 ottobre 1860, n.° 4380, colla quale fu fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare nell'Emilia le leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione del Codice di procedura civile, e della Legge sull'ordinamento giudiziario;
Visti gli articoli 1 e 4 del R. Decreto 5 dicembre 1860, n.° 4462, coi quali mandandosi pubblicare nelle suddette Provincie la Legge sulla professione di Procuratore del 17 aprile 1859, n.° 3368, si fissò al 1.° gennaio 1863 il termine ai Procuratori esercenti per prestare la prescritta malleveria;
Visti i Decreti 31 ottobre 1860 del Regio Commissario straordinario delle Marche, 5 novembre e 19 dicembre 1860 del Regio Commissario straordinario dell'Umbria ed il R. Decreto 16 gennaio 1861, n.° 4587, coi quali le disposizioni sovrariferite della Legge 27 ottobre 1860, n.° 4380, e del Decreto 5 dicembre stesso anno, n.° 4462, furono estese anche alle Provincie delle Marche e dell'Umbria;
Visto il R. Decreto 14 dicembre 1862, n.° 1027, col quale il termine fissato ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la malleveria fu prorogato a tutto il mese di giugno 1863;
Visto l'altro R. Decreto 21 giugno 1863, n.° 1322, col quale il termine assegnato ai Procuratori esercenti nelle Provincie anzidette per prestare la malleveria fu protratto a tutto l'anno 1864;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine fissato dall'art. 4 del R. Decreto 5 dicembre 1860, n.° 4462, e prorogato coi R.i Decreti 14 dicembre 1862, n.° 1027, e 21 giugno 1863, n.° 1322, ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la prescritta malleveria, è nuovamente prorogato a tutto il 1865 a partire dal dì 1.° gennaio corrente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 11 gennaio 1865

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte di conti addì 15 gennaio 1865

Reg.° 32 Atti del Governo a c. 39. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.

G. Vacca.