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LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1436

Modifica della legge 15 novembre 1964, n. 1162, relativa alla istituzione di una addizionale all'I.G.E.

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Testo in vigore dal: 19-1-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  voce  11 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1964, n. 1162,
recante:   "pesce   fresco,  anche  congelato"  e'  sostituita  dalla
seguente:
  "pesce   fresco,   anche  congelato;  pesce  comunque  preparato  o
conservato anche se contenuto in recipienti ermeticamente chiusi o in
altri imballaggi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1965

                               SARAGAT

                                                    MORO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE