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LEGGE 23 dicembre 1965, n. 1416

Proroga dei termini per l'applicazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, recante provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1966 al: 4-3-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967.