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LEGGE 19 ottobre 1965, n. 1205

Istituzione delle sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria ed integrazioni all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-11-1965
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono istituite, per il disimpegno di tutte le attivita' relative alle
opere  marittime  e  al  servizio escavazione porti finora attribuite
all'ufficio  del  Genio civile per le opere marittime di Venezia, una
sezione  autonoma del Genio civile per le opere marittime con sede in
Trieste,  con competenza territoriale sul litorale fino al limite del
territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e una sezione autonoma
del Genio civile con sede in Ravenna, con competenza territoriale sul
litorale  dal  confine  tra le province di Pesaro e Forli' al confine
tra le province di Ferrara e Rovigo.
  E' abrogato l'art. 3 della legge 24 dicembre 1959, n. 1149.