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LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1203

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962.

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Testo in vigore dal: 25-11-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo  aereo  tra  l'Italia  e  la  Guinea, concluso a Roma il 30
ottobre 1962.