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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1965, n. 1130

Concessione in esclusiva alla Società Telespazio dell'impianto e dell'esercizio di sistemi atti a realizzare, fra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali ed approvazione della relativa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'anzidetta Società.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1984)
Testo in vigore dal:  30-10-1965 al: 13-9-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Riconosciuta l'opportunità di concedere in esclusiva alla, Società Telespazio l'impianto e l'esercizio di sistemi atti a realizzare, fra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali;
Vista la convenzione stipulata in data 9 febbraio 1963 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telespazio, con la quale sono stabilite le condizioni relative alla suddetta concessione;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Alla Società Telespazio, con sede in Roma, via del Babuino n. 9, sono concessi in esclusiva l'impianto e l'esercizio di sistemi atti a realizzare, fra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali.