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DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1965, n. 1118

Sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1965, n. 1309 (in G.U. 07/12/1965, n.305).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-10-1965 al: 7-8-1969
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e di istituire una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


È sospesa per la durata di 2 anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonché della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui al punto V), lettere a) e b) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.
I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti dei filati indicati al primo comma sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.