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LEGGE 26 luglio 1965, n. 976

Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-9-1965
al: 21-12-2008
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La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  parole  "sede  stabile" di cui al titolo della legge 9 febbraio
1963,   n.  59,  si  riferiscono  semplicemente  alla  indicazione  e
precisazione  della  localita'  in cui il produttore diretto agricolo
intenda  effettuare  la  vendita  e  non  comportano  per  lo  stesso
obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e
simili stabilmente fissati al suolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1965

                               SARAGAT

                                                 MORO - LAMI STARNUTI
- FERRARI AGGRADI
TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE