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LEGGE 26 luglio 1965, n. 966

Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  31-8-1965 al: 19-4-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1


I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché le prestazioni del Centro studi ed esperienze sui richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge.
Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.