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LEGGE 21 luglio 1965, n. 914

Norme concernenti l'aeroporto di Torino-Caselle.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1992)
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Testo in vigore dal:  3-8-1965 al: 20-11-1986
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile è autorizzato a riconoscere, agli effetti del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e di ogni altra legge in quanto applicabile, per la durata di anni trenta, la qualifica privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.
Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dal comune di Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino-Caselle di pertinenza del Demanio statale diverranno di proprietà dello Stato.
I Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonché alla disciplina, mediante apposita convenzione di durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino, al quale, per il periodo in cui è abilitato all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.