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LEGGE 21 luglio 1965, n. 914

Norme concernenti l'aeroporto di Torino-Caselle.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1992)
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Testo in vigore dal: 18-3-1992
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e' autorizzato
a  riconoscere,  agli  effetti del Codice della navigazione approvato
con  regio  decreto  30  marzo 1942, n. 327, e di ogni altra legge in
quanto  applicabile,  per  la  durata  di  anni  trenta, la qualifica
privata dell'aeroporto di Torino-Caselle. (1) ((2))
  Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dal comune
di  Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino-Caselle di pertinenza
del Demanio statale diverranno di proprieta' dello Stato.
  I Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per la difesa,
per  le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti
di  rispettiva  competenza  necessari per l'esecuzione della presente
legge,  nonche'  alla  disciplina,  mediante  apposita convenzione di
durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino,
al   quale,   per  il  periodo  in  cui  e'  abilitato  all'esercizio
dell'aeroporto,  competono  tutti  i diritti derivanti dall'esercizio
aeroportuale,  compresi  quelli  di cui alla legge 9 gennaio 1956, n.
24.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  22 ottobre 1986, n. 736, ha disposto (con l'art. 1) che "La
durata  della  gestione  privata  dell'aeroporto  di  Torino-Caselle,
stabilita  dall'articolo  1 della legge 21 luglio 1965, n. 914, e dal
decreto ministeriale 1 ottobre 1965, e' prorogata per ulteriori venti
anni".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  12 febbraio 1992, n. 187 ha disposto (con l'art. 1) che "La
durata  della  gestione  privata  dell'aeroporto  di Torino- Caselle,
stabilita  dall'articolo  1 della legge 21 luglio 1965, n. 914, e dal
decreto  del  Ministro dei trasporti 1 ottobre 1965, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  22 ottobre 1965, e successivamente
prorogata  per  venti  anni  dalla  legge 22 ottobre 1986, n. 736, e'
prorogata per ulteriori venti anni".