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LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2004)
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  • ORDINAMENTO, SCOPI, ORGANIZZAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL
    PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA.

    Capo I
    IL FONDO E GLI ISCRITTI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • IL PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • IL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

    Capo I
    I CONTRIBUTI
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • CAPO II.

    LE PRESTAZIONI
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • TRATTAMENTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO PRIMA DI AVER
    CONSEGUITO IL DIRITTO A PENSIONE

    Capo I
    LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA
  • 38
  • LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE AL FONDO E LE
    PRESTAZIONI
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PENALI E FINALI

    Capo I.

    DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI ISCRITTI ALL'EX CASSA NAZIONALE DELLA
    GENTE DELL'ARIA
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • SANZIONI
  • 51

  • ESTENSIONE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DELLE
    DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ASSICURAZIONB OBBLIGATORIA PER
    L'INVALIDITA, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI.
  • 52
  • 53
  • 54
  • RICORSI ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
  • 55
  • 56
Testo in vigore dal:  1-8-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e scopi del Fondo.


È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea".
Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in favore degli iscritti e dei loro superstiti, secondo le norme contenute nella presente legge.