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LEGGE 13 luglio 1965, n. 840

Estensione ai sanitari degli istituti per l'infanzia delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-8-1965 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai sanitari degli istituti provinciali per l'infanzia e degli istituti ad essi assimilabili ai sensi della legge istitutiva degli istituti provinciali per l'assistenza all'infanzia ed ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE