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LEGGE 13 luglio 1965, n. 836

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal: 7-8-1965
al: 30-6-2002
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   misura   delle  indennita'  spettanti  ai  testimoni  indicati
nell'articolo  1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e' elevata
a lire 700 giornaliere.