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LEGGE 5 luglio 1965, n. 817

Riapertura dei termini di cui all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria dei beni patrimoniali dei Comuni e delle Province.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 4-8-1965
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo
29  della legge 16 settembre 1960, numero 1014, e riaperto fino al 31
dicembre  del  secondo  anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge.
  Il  termine  per  gli  adempimenti  previsti al secondo comma dello
stesso  articolo e' di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione
da parte della Giunta provinciale amministrativa, della deliberazione
relativa alla nuova valutazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 luglio 1965

                               SARAGAT

                                                       MORO - TAVIANI

                                                       Visto,      il
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