stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 giugno 1965, n. 772

Estensione del beneficio di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ai cancellieri e segretari giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  28-7-1965 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I cancellieri e segretari giudiziari di prima classe, pervenuti a tale qualifica mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e quelli che sono pervenuti o perverranno alla qualifica predetta mediante lo scrutinio a ruolo aperto previsto dall'articolo 1 della legge medesima, purché abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, numero 4, e dall'articolo 362 dello statuto, degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, possono conseguire la nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura mediante:
1) scrutinio per merito comparativo;
2) concorso per esame.
Si applicano nei confronti del predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 177 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE