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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 750

Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale a contratto a termine rinnovabile dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

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Testo in vigore dal: 10-7-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Vista la legge 5
dicembre  1964,  n.  1268,  concernente  delega  al  Governo  per  il
conglobamento  del  trattamento  economico  del  personale statale in
attivita' di servizio ed in quiescenza;
  Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  di concerto coi Ministri per il bilancio e
per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  retribuzioni  lorde mensili del personale a contratto a termine
rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per
le   esigenze   dell'attivita'   specializzata   dei   Servizi  delle
informazioni  e  della proprieta' letteraria, artistica e scientifica
della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, fissate con il decreto
interministeriale 1 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti l'11
agosto  1962,  registro  n. 5, foglio n. 27, sono rideterminate nelle
misure seguenti:

Gruppo  1°                  L. 100.300
Gruppo  2°                  L.  85.300
Gruppo  3°                  L.  68.100