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LEGGE 5 giugno 1965, n. 698

Modificazioni e integrazione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-7-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è sostituito dai seguenti:
"Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo di bibliotecari sono conferiti mediante concorso per esame speciale e per titoli da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1 novembre 1961, funzioni di bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.
L'esame speciale di cui al precedente comma consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso".