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LEGGE 14 maggio 1965, n. 499

Nuova assegnazione di fondi all'istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con l'esecuzione del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e del commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-6-1965 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 1.676.000.000 ripartito in due rate, del rispettivo importo di lire 988.200.000 per l'anno 1964 e di lire 687.800.000 per l'anno 1965, in relazione alle maggiori spese connesse all'esecuzione del X censimento della popolazione e del IV censimento dell'industria e commercio.