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LEGGE 14 maggio 1965, n. 495

Modificazione di alcune norme del titolo XI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-6-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dopo il quarto comma dell'articolo 243 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:
"Se la omessa presentazione della dichiarazione riguarda i redditi provenienti da titoli esteri ovvero da titoli circolanti all'estero o da attività commerciali esercitate all'estero o da beni immobili situati all'estero, si applica in ogni caso l'ammenda in misura pari all'ammontare complessivo delle imposte dovute e l'arresto fino a sei mesi".