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LEGGE 7 maggio 1965, n. 459

Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1988)
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Testo in vigore dal:  6-6-1965 al: 20-5-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 650 anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 700 anno di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1965

SARAGAT MORO - MARIOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE