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LEGGE 6 marzo 1965, n. 259

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963, adottato a Ginevra il 20 aprile 1963.

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Testo in vigore dal: 5-5-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il
20 aprile 1963.