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LEGGE 29 marzo 1965, n. 223

Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-4-1965
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire 3 miliardi per far fronte agli
oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329,
23  ottobre 1963, n. 1481, e 21 giugno 1964, n. 463, per la revisione
dei  prezzi  contrattuali  per  le  opere pubbliche di competenza del
Ministero  dei  lavori pubblici, autorizzate da leggi speciali le cui
disponibilita' risultino esaurite.
  La  somma  di  lire  3  miliardi  prevista  nel  precedente comma e
iscritta  in  apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1 luglio-31 dicembre
1964.  Tale  capitolo sara' gestito dall'Amministrazione centrale del
Ministero  dei  lavori  pubblici con applicazione, in quanto occorra,
della legge 17 agosto 1960, n. 908.
  Le  somme  non impegnate nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1961 sono
utilizzabili negli esercizi successivi.