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LEGGE 17 marzo 1965, n. 178

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

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Testo in vigore dal: 15-4-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  secondo  comma  dell'articolo  73  del  testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' abrogato. In
conseguenza  e'  abrogata  la  norma di cui alla lettera c) del terzo
comma dell'articolo 114 dello stesso testo unico.
  Le lettere d) ed e) di quest'ultimo articolo assumono, nell'ordine,
le lettere c) e d).

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 marzo 1965

                               SARAGAT

                                               MORO - LAMI STARNUTI -
                                                              COLOMBO

Visto, IL Guardasigilli: REALE