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LEGGE 18 marzo 1965, n. 170

Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1970)
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Testo in vigore dal: 27-10-1970
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dalla  data di entrata in vigore della presente legge e
fino  al  31  dicembre 1967, salvo quanto e' stabilito nel successivo
art.  3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di
lire  1.000.000  ed  a  quella  ipotecaria nella misura fissa di lire
2.000;  nonche' alle tasse sulle concessioni governative nella misura
fissa di lire 2.000:
L'imposta  del  registro  e'  fissata nella misura di lire 20.000 nel
caso  che il capitale della societa' che ne risulta o che permane sia
inferiore a 1.000.000.000 di lire.(1)
    a)  le  trasformazioni  di  societa' regolarmente costituite alla
data di entrata in vigore della presente legge in societa' di diverso
tipo;
    b)  le  fusioni  di  societa'  di qualunque tipo, anche quelle in
forma  cooperativa,  regolarmente  esistenti  alla data di entrata in
vigore  della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di
una  societa'  nuova,  sia  mediante  l'incorporazione  di una o piu'
societa' in altra gia' esistente;
    c)  le  concentrazioni  di  aziende  sociali  effettuate anziche'
mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre
societa' esistenti o da costituire;
    d)  i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare
le  fusioni  o  le  concentrazioni ed in occasione di queste, purche'
siano   sottoscritti   entro   un  anno  dalla  data  delle  relative
deliberazioni  e siano di importo non superiore al maggior patrimonio
netto  risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali
redatte ai fini delle dette fusioni o concentrazioni.
  I  diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui
al  presente  articolo  saranno  forfettariamente  precetti  in  lire
10.000.
  Alle  operazioni previste nel primo comma del presente articolo non
si  applicano  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 29 della legge 5
marzo 1963, n. 246.((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  17  febbraio  1968, n. 57 ha disposto (con l'art. 5) che la
modifica ha effetto dal 1 gennaio 1968.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla
L.  18  dicembre  1970,  n. 1034 ha disposto (con l'art. 57, comma 1,
lettera  a))  che "Sono prorogati fino alla data di entrata in vigore
della riforma tributaria:
    a) il termine stabilito dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo
1965, n. 170, modificato con la legge 17 febbraio 1968, n. 57".