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LEGGE 11 marzo 1965, n. 169

Modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1988)
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Testo in vigore dal: 8-4-1965
al: 31-12-1988
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' fatto obbligo alle banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in
genere  ai  pubblici  ufficiali  che  intervengono  in operazioni che
comunque  comportino  investimenti  di  capitali esteri in Italia, di
comunicare  allo  Ufficio  italiano  dei  cambi  le modalita' di tali
operazioni,  entro sessanta giorni dalla conclusione, specificando la
valuta ceduta ed il relativo ammontare.
  La  societa'  ed  in  genere  le  imprese  che  svolgono la propria
attivita'  nel  territorio  dello  Stato  sono  tenute  a  comunicare
all'Ufficio anzidetto le alienazioni di titoli azionari o di quote di
partecipazioni   a  favore  di  stranieri  o  di  cittadini  italiani
residenti   all'estero,   entro  sessanta  giorni  dalle  alienazioni
medesime.
  Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  del  presente articolo si
provvede  ai sensi dei regi decreti-legge 12 maggio 1938, n. 794, e 5
dicembre 1938, n. 1928, e successive modificazioni.