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DECRETO-LEGGE 15 marzo 1965, n. 124

Interventi per la ripresa della economia nazionale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1965, n. 431 (in G.U. 14/05/1965, n.120).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-3-1965
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
provvidenze per il potenziamento dell'economia nazionale;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  per il bilancio e per il tesoro, di concerto con i Ministri
per l'interno, le finanze, la pubblica istruzione, i lavori pubblici,
l'agricoltura  e le foreste, l'industria ed il commercio, il lavoro e
la previdenza sociale e la sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  obbligazioni  emesse  fino all'importo di lire 250 miliardi dal
Consorzio  di  credito  per le opere pubbliche per i finanziamenti di
cui  agli  articoli  seguenti,  sono  garantite  dallo  Stato  per il
rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.