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LEGGE 27 febbraio 1965, n. 49

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965.

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Testo in vigore dal:  14-3-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1965, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.