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LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1414

Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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  • Articoli
  • RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

    CAPO I
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Ufficiali dei ruoli normali delle anni di fanteria, cavalleria,
    artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse
  • 6
  • 7
  • 8
  • Ufficiali dell'Arma dei carabinieri
  • 9
  • 10
  • Ufficiali dei servizi
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

    CAPO I
    Disposizioni comuni
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • Norme speciali per l'Arma dei carabinieri
  • 25
  • Norme speciali per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo
    ufficiali commissari), veterinario e per i servizi tecnici.
  • 26
  • 27
  • DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • MODIFICHE ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137, SULL'AVANZAMENTO
    DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA.
  • 32
  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-1-1965 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Esercito è necessario possedere i seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti al la Repubblica;
2) avere sempre tenuto buona condotta;
3) avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale, il 18° anno di età e non aver superato, alla stessa, data, l'età, stabilita dal presente legge per ciascuna categoria, arma o servizio. Per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso il requisito dell'età va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso.
Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano, ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge;
4) essere riconosciuta in possesso in possesso della idoneità fiso psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale.