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LEGGE 20 ottobre 1964, n. 1039

Norma transitoria per i praticanti giornalisti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-11-1964
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  secondo capoverso dell'articolo 67 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, sono aggiunte le seguenti parole:
  "La  Commissione  unica  procede  alla  iscrizione  nell'elenco dei
professionisti  di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi
di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 73".