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LEGGE 9 ottobre 1964, n. 858

Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-10-1964
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n.
357, e' sostituito dai due seguenti:
  "In   ogni   caso   la   sospensione  non  potra'  protrarsi  oltre
ventiquattro mesi dalla data della catastrofe.
  Il  termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di
ogni  altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima
del  9  ottobre  1963,  a carico di persone che risultino danneggiate
dalla  catastrofe  del  Vajont  del 9 ottobre 1963, scadenti in detto
giorno  o  in  epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9
ottobre 1965".