stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 agosto 1964, n. 706

Assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 21 ottobre 1964, n. 999 (in G.U. 29/10/1964, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1964)
nascondi
Testo in vigore dal: 23-12-1964
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  16  e 21 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di provvedere
all'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme
di assicurazioni sociali obbligatorie;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  il  periodo  dal  1  settembre  1964  al  31 dicembre 1964, il
fabbisogno   finanziario   per   la   gestione   della  assicurazione
obbligatoria  contro la tubercolosi, esclusa la parte di esso coperta
dai  proventi  del  contributo base, nonche' l'onere costituito dalla
quota   parte   del   contributo   per   detta  assicurazione  dovuto
all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  le malattie ai
sensi  dell'art. 6, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692,
sono  posti  a  carico  dello Stato che vi provvede con un contributo
straordinario  complessivo  di  lire  47,4 miliardi, da ripartirsi ai
titoli  sopra  indicati  fra  l'Istituto  nazionale  della previdenza
sociale   e   l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  le
malattie, nella proporzione di 7 decimi e 3 decimi.
  Fermo   restando   il   concorso   dello   Stato  al  finanziamento
dell'assicurazione  obbligatoria  contro  la disoccupazione, previsto
dall'art.  43  della  legge  29 aprile 1949, n. 264 e dall'art. 3 del
decreto  legislativo  23  agosto  1946,  n. 201, lo Stato concorre al
finanziamento  della stessa assicurazione obbligatoria per il periodo
dal 1 settembre 1964 al 31 dicembre 1964, con un ulteriore contributo
straordinario di lire 6,1 miliardi.
  Per  lo  stesso  periodo  indicato  nei  precedenti  comma, l'onere
costituito  dal  contributo  di  solidarieta'  previsto  dall'art. 4,
lettera   b),  della  legge  26  febbraio  1963,  n.  329,  a  favore
dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione contro le malattie, e'
posto  a  carico  dello  Stato  che  vi  provvede  con  un contributo
straordinario di lire 9,7 miliardi.
  Fermo  restando  il concorso dello Stato al finanziamento del Fondo
per  l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'art. 16 della legge
4  aprile 1952, n. 218, dall'art. 13 della legge 20 febbraio 1958, n.
55, dall'articolo 11, lettera b), della legge 13 marzo 1958, n. 250 e
dall'art.  19  della legge 12 agosto 1962, n. 1338, lo Stato concorre
al  finanziamento  dello  stesso Fondo per il periodo dal 1 settembre
1964 al 31 dicembre 1964 con un ulteriore contributo straordinario di
lire 6,8 miliardi. ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  23 dicembre 1964, n. 1353, convertito senza modificazioni
dalla L. 19 febbraio 1965, n. 27, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "Le  disposizioni  concernenti l'assunzione da parte dello Stato
del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali, contenute
nell'art.  1  del  decreto-legge  31  agosto 1964, n. 706, convertito
nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, restano in vigore fino alla data
del 31 dicembre 1965, salvo quanto disposto nel seguente comma."