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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1964, n. 628

Modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-8-1964 al: 31-12-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Visto il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, concernente modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1838, concernente modificazione dell'articolo 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Nello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, gli articoli 14 e 15, già modificati rispettivamente con decreti del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, e 27 ottobre 1951, numero 1838, sono sostituiti dai seguenti:


Articolo 14 - 1° Tassa di iscrizione:

La tassa di iscrizione a socio da pagarsi all'atto della iscrizione è la seguente:

a)per i soci effettivi............................. L. 1000
b) per gli ufficiali di complemento e di nuova nomina " 500
c) per i soci vitalizi - Non è prevista la tassa di
iscrizione, avendola essi pagata quando erano in
servizio permanente effettivo.
d) per i soci temporanei. . . . . . . . . . . . . . . " 1500


Articolo 15 - 2° Quote mensili:

a) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di
prima nomina non residenti in Roma e per quelli
residenti in Roma che siano soci d'obbligo di
altri Circoli militari:
ufficiali inferiori. . . . . . . . . . . . . . . L. 50 ufficiali superiori. . . . . . . . . . . . . . . " 100 ufficiali generali e ammiragli . . . . . . . . . " 200
b) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di
prima nomina residenti in Roma e che non siano
soci d'obbligo di altri Circoli militari:
ufficiali inferiori. . . . . . . . . . . . . . . L. 100 ufficiali superiori. . . . . . . . . . . . . . . " 200 ufficiali generali e ammiragli . . . . . . . . . " 300
c) per i soci vitalizi. . . . . . . . . . . . . . . . " 100
d) per i soci temporanei. . . . . . . . . . . . . . . " 300


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1964

SEGNI MORO - ANDREOTTI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei

conti, addì 28 luglio 1964

Atti del Governo, registro

n. 184, foglio n. 184. - VILLA