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LEGGE 21 giugno 1964, n. 461

Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 19-7-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   aggiunta  ai  limiti  di  impegno  previsti  dal  primo  comma
dell'articolo  8  della  legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono autorizzati
limiti   di   impegno  annuali  di  lire  250.000.000  nell'esercizio
finanziario  relativo  al  periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire
500.000.000  per ciascuno degli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967
e di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario 1968.