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LEGGE 10 giugno 1964, n. 447

Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e del l'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  17-7-1964 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell'Aeronautica è stabilito in anni sedici.