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LEGGE 10 maggio 1964, n. 407

Facoltà da parte dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria di effettuare finanziamenti riservati da alcune leggi speciali a determinate categorie di aziende di credito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 2-7-1964
al: 31-12-1993
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  leggi  speciali  che facoltizzano le Casse di
risparmio  ad  effettuare  particolari  operazioni di credito, devono
intendersi estese anche ai Monti di credilo su pegno di 1ª categoria.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1964

                                SEGNI

                                               MORO - COLOMBO - REALE
                                                           - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE